Diritto Canonico

Qualification Framework

La Facoltà ecclesiastica di Diritto canonico, Latino e Orientale, ha come fine proprio coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, mediante la ricerca scientifica e la formazione di esperti nello studio e nella pratica del Diritto canonico. Essa, oltre alla preparazione scientifica di Docenti di Diritto canonico, attende alla formazione di figure professionali in grado di assolvere a incarichi specifici nei Tribunali della Chiesa, apostolici e diocesani, nella gestione di incarichi amministrativi sia nelle Curie diocesane sia negli Istituti di Vita Consacrata [1].

[1] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78

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  • POST DOTTORATO

Post Doc:

È il livello di perfezionamento accademico condotto su dei temi speciali e/o d’avanguardia nel campo degli studi canonistici. Esso può essere istituito sia in vista di un approfondimento tematico che per una esigenza di aggiornamento o riqualificazione professionale e pastorale.

Criteri d’accesso:

Per accedere al Post Doc è necessario possedere il Dottorato in Diritto canonico. Ogni Facoltà può attivare criteri propri in ordine al riconoscimento di esperienze pastorali e/o professionali al fine di consentire l’accesso anche a chi si trovi in possesso della Licenza in Diritto canonico.

Workload: minimo 60 ECTS.

Durata: minimo 1 anno.

Livello successivo:

non regolamentato. Il corso è organizzato e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma del singolo istituto.

  • TERZO CICLO

Dottorato in Diritto canonico

Criteri d’accesso:

Per accedere al Terzo ciclo della Facoltà di Diritto canonico è necessario possedere la Licenza in Diritto canonico [1].

Durata:

Non inferiore al tempo necessario per perfezionare la formazione canonistica necessaria per la ricerca scientifica volta all’elaborazione della tesi dottorale [2].

Workload: non specificati.

Il titolo di 3° Ciclo in Diritto canonico può essere conferito a studenti che:

  • abbiano dimostrato di possedere una sistematica e progredita comprensione del Diritto canonico e del metodo di ricerca ad esso associato;
  • abbiano maturato la piena capacità di utilizzare le conoscenze specializzate acquisite per concepire, disegnare e realizzare progetti originali di ricerca, al fine di contribuire al progresso del diritto canonico alla luce della Rivelazione cristiana e dell’opera dell’evangelizzazione [3];
  • abbiano maturato la capacità di sviluppare e diffondere una prospettiva canonistica integrante le diverse culture giuridiche e istituzionali, in una visione unitaria nella quale il primato della giustizia e dell’equità sia correlato al valore centrale della persona umana [4];
  • siano in grado di trasmettere sistematicamente le conoscenze acquisite nell’insegnamento di livello accademico [5];
  • siano in grado di comunicare con gli esperti accademici e professionali nel campo delle diverse conoscenze al fine di contribuire alla civilizzazione umana attraverso la missione evangelizzatrice della Chiesa [6].
  • Per il perfezionamento della formazione scientifica, oltre alle dissertazione dottorale, esistono anche programmi di studi di specializzazione in Giurisprudenza (p.e. Dottorato in Diritto Canonico con specializzazione in Giurisprudenza; Diploma in Giurisprudenza; Studium Rotale) per coloro che sono destinati ai Tribunali ecclesiastici oppure programmi di studi per la specializzazione in altre discipline di Diritto Canonico [7].


[1] Cf. Veritatis Gaudium, art. 49 § 1

[2] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 c) (Decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica Novo codice 2 settembre 2002)

[3] Cf. Veritatis Gaudium, artt.: 3, §§ 1-3; 40 § 1 ; 49, § 2

[4] Cf, Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983

[5] Cf. Veritatis Gaudium, art. 50, § 1

[6] Cf. Veritatis Gaudium, art. 3, § 1. Cf. Giovanni Paolo II, «Proemio», Cost. Apostol. Sapientia Christiana, I, II

[7] Cf. Istruzione sugli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, art. 11


 

 

 

  • SECONDO CICLO

Licenza in Diritto canonico

Criteri d’accesso:

Possono essere ammessi al Secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà teologica, o che abbiano già studiato alcune materie del Primo ciclo (propedeutico) in un’idonea Facoltà o Istituto universitario. Ogni Facoltà può riservarsi l’indicazione di criteri d’accesso specifici e le conseguenti integrazioni curriculari necessarie per l’ammissione [1].

Durata: 3 anni [2].

Workload: minimo 180 ECTS.

Livello successivo: Dottorato in Diritto canonico.

Il titolo di 2° Ciclo in Diritto canonico può essere conferito a studenti che:

  • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione approfondite del Codice di Diritto canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, attraverso la trattazione completa delle fonti sia magisteriali che disciplinari [3];
  • conoscano e comprendano la lingua latina e la storia delle istituzioni di diritto canonico [4];
  • abbiano dimostrato il possesso delle abilità relative alla prassi amministrativa e giudiziale [5];
  • posseggano la necessaria autonomia di giudizio nella valutazione dei processi giuridici e delle relazioni fra la Chiesa e le istituzioni civili (nazionali e internazionali), le comunità politiche, le associazioni civili e religiose [6];
  • abbiano la capacità di integrare le conoscenze canonistiche con le fonti normative del Diritto delle chiese particolari e delle comunità ecclesiali, e di coniugare la formazione giuridica con la sensibilità pastorale, per discernere le concrete esigenze di giustizia esistenti nel popolo di Dio [7];
  • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, aiutando a cogliere la dimensione di giustizia insita nei beni salvifici prima che nelle norme positive del Codice di Diritto canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, nonché la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
  • abbiano la capacità di trasmettere tale conoscenza teorica e applicativa nell’esercizio di un incarico ecclesiastico, con particolare riferimento all’insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola equivalente [8];
  • abbiano sviluppato in modo pieno le competenze teoriche, metodologiche, linguistiche nel campo degli studi canonici per proseguire gli studi al III ciclo di Diritto canonico.
     

[1] Cf. Veritatis Gaudium, artt. 45, 48

[2] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 b)

[3] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 b)

[4] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 b)

[5] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 b)

[6] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 b)

[7] Cf, Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983

[8] Cf. Veritatis Gaudium, art. 50, § 1

 

 

 

 

 

  • PRIMO CICLO

Primo ciclo (propedeutico) in Diritto canonico

Criteri d’accesso:

Per accedere al Primo ciclo della Facoltà di Diritto canonico è necessario possedere il titolo di studio idoneo per l’iscrizione in una università ai sensi delle leggi in vigore nella propria nazione o nella regione nella quale la Facoltà si trova [1].

Durata: 2 anni [2].

Workload: minimo 120 ECTS.

Livello successivo: Licenza in Diritto canonico.

Gli studenti che completano il Primo ciclo (propedeutico) in Diritto canonico :

  • hanno dimostrato conoscenze e capacità di comprensione degli elementi di basi della filosofia e della teologia, necessarie per l’acquisizione di una formazione canonistica superiore [3];
  • hanno dimostrato una sufficiente conoscenza e comprensione della lingua latina e della storia e delle istituzioni di diritto canonico [4];
  • sono in grado di applicare tali conoscenze in una dimensione ecclesiologica e nelle differenti connessioni con il mondo civile [5];
  • hanno dimostrato la capacità di comunicare in modo adeguato la visione unitaria scaturita dalla cultura canonistica e di ciò che con esse è collegato;
  • hanno sviluppato le attitudini e le competenze intellettuali, metodologiche e linguistiche di base per immettersi nel II ciclo in Diritto canonico.
     

[1] Cf. Veritatis Gaudium, art. 47

[2] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 a)
 

[3] Cf. Veritatis Gaudium, art. 79 § 1

[4] Cf. Veritatis Gaudium, art. 78 a)

[5] Cf. Sacrae Disciplinae Leges, 25 gennaio 1983