Docenti - Normative

Nella Comunità accademica i Docenti hanno un ruolo privilegiato, non solo a motivo del compito operativo centrale, ma anche per l’apporto alla realizzazione dei processi formativi e all’efficacia sui risultati dell’azione educativa.

I Docenti offrono un insegnamento frutto dell’investigazione condotta dai singoli, dal corpo nel suo insieme e in dialogo con la comunità scientifica universale, in pieno ossequio al Magistero e con la giusta libertà di cui gode la ricerca nella Chiesa.

Ordini dei Docenti

All’interno di una Istituzione Accademiche Ecclesiastica esistono diversi ordini di Docenti, da determinare negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella Facoltà, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione (cf. Veritatis gaudium 23).

  • I Docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa cooptati e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari. Tra gli stabili possono essere annoverati anche altri ordini, come accade in alcune Università.     

    Gli Ordinari sono di solito i titolari di una cattedra, cioè una propria materia scientifica con un’epistemologia diversa dalle altre discipline; oltre alle qualifiche e competenze accademiche ed umane, nel caso degli “ordinari” viene richiesta anche una solida esperienza di docenza stabile.

    A questi seguono gli Straordinari, che sono professori stabili di più recente nomina. I Docenti stabili si dedicano ad una sola Facoltà;

  • Oltre agli stabili, si danno solitamente altri ordini di Docenti, variamente designati, in primo luogo gli Invitati, Aggiunti, Incaricati ecc. È infine opportuna, per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, la presenza di Assistenti, i quali devono possedere un titolo conveniente (cf. Veritatis gaudium 23).

 Nomina dei docenti

Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente Autorità ecclesiastica. (CIC can. 812.)

Gli Statuti devono precisare a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei Docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l’ufficio (Veritatis gaudium 24).

Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per Autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa, Gli altri Docenti, invece, devono ricevere l’autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato (Veritatis gaudium 27 § 1).

Ai Docenti acattolici, cooptati secondo le norme della competente Autorità Ecclesiastica, l’autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere (Veritatis gaudium norme applicative 20 § 1).

I Sacerdoti diocesani ed i Religiosi e loro equiparati, per diventare Docenti in una Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità Ecclesiastica (Veritatis gaudium norme applicative 25).

Nulla Osta, Missio canonica e Venia docendi

Tutti i Docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del «nulla osta» della Santa Sede.

Il «nulla-osta» della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non esiste alcun impedimento alla nomina proposta.

Qualora la nomina dei Docenti stabili investa le Autorità civili, le Facoltà, che si trovano sotto un particolare regime concordatario, seguano in questo caso le norme in esso stabilite.

Stabilità

Il momento decisivo del rapporto del Docente con la Facoltà è la sua cooptazione tra gli stabili; per

accedervi occorre che si diano alcune condizioni che sono chiaramente definite dalla normativa.

  • È dovere dell’Autorità competente secondo gli Statuti provvedere che nelle Università siano nominati Docenti i quali, oltre che per l’idoneità scientifica e pedagogica eccellano per integrità dottrina e per probità di vita. CIC can. 810. § 1.

  • Sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari (Veritatis gaudium 25 § 1); 

  • Per congruo Dottorato s’intende quello che concerne la disciplina da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il Dottorato deve essere un grado canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente almeno la Licenza canonica (Veritatis gaudium norme applicative 19).

  • Si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni; dimostri di possedere capacità pedagogica all'insegnamento.

  • Questi requisiti per l'assunzione dei Docenti stabili debbono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai Docenti non stabili.

  • I requisiti scientifici per la cooptazione dei Docenti in vigore nella prassi universitaria della regione dovranno essere tenuti opportunamente in conto.

  • Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà ecclesiastica (Veritatis gaudium 25 § 1).

  • Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.

La promozione agli ordini superiori

Essa avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, che deve essere almeno di un triennio tra un grado e un altro, in rapporto alla capacità didattica e pedagogica nell’insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell’insegnamento e nella ricerca,all’impegno di dedizione alla Facoltà (cf. Veritatis gaudium 28).

La promozione implica un giudizio positivo, emesso dai collegi cooptanti circa l’adesione del Docente alla missione dell’Università/Facoltà:

  • circa la competenza scientifica
  • circa le qualità pedagogiche
  • circa la disponibilità
  • circa l’integrazione e lo spirito di collaborazione all’interno della Facoltà.

È un aspetto non trascurabile, infatti, che i Docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnino a collaborare fra di loro sia per il vantaggio della ricerca, che è tensione all’unica verità, sia per la realizzazione degli obiettivi formativi dell’Istituzione. Si raccomanda la collaborazione anche con i Docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate (cf. Veritatis gaudium norme applicative 23 § 1).

Incompatibilità con altri incarichi

Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà (cf. Veritatis gaudium norme applicative 23 § 1).

I Docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo che è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di Docenti.

Essi, secondo l’ordine di appartenenza, si dedicano all’Istituzione a tempio pieno o parziale prendendo parte alle attività della Facoltà: tenendo i corsi, facendo gli esami, dirigendo i seminari, guidando le tesi, partecipando ai Consigli e alle Commissioni secondo gli Statuti e i regolamenti interni.

Essi poi sono solleciti nell’aiutare gli Studenti a compiere gli studi e sviluppare la vita intellettuale, come pure nel coltivare la ricerca e le pubblicazioni scientifiche, per dedicarsi alle quali possono anche ottenere dal Rettore o dal Decano una parziale e/o temporanea dispensa dall’insegnamento.

Cessazione dall’Ufficio

Gli Statuti devono determinare:

  • quando ed a quali condizioni i Docenti cessino dal loro ufficio (Veritatis gaudium 30 a)); 

  • per quali motivi e con quale procedura essi possano essere sospesi dall’ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del Docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi Studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale (Veritatis gaudium 30 b)). 

Libertà accademica

Ai Docenti è riconosciuta una giusta libertà sia nella ricerca sia nell’insegnamento, con la quale essi possono contribuire al progresso continuo della dottrina (cf. Veritatis gaudium 38 § 1). Questa libertà significa disponibilità ad accogliere la verità così come essa si presenta al termine di una ricerca, nella quale non sia intervenuto alcun elemento estraneo alle esigenze di un metodo che corrisponda all’oggetto studiato.

Nel campo della teologia questa libertà si esercita all’interno della fede della Chiesa; l’audacia che si impone spesso alla coscienza del teologo non può portare frutti ed «edificare» se non si accompagna alla pazienza della maturazione (cf. Donum Veritatis 11-12). «Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del Magistero della Chiesa» (CIC can. 218).

 

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