Istituzioni Cattoliche di Studi Superiori (Cost. Apostolica Ex Corde Ecclesiae)

Istituzioni cattoliche studi superiori

Natura

Dalle Facoltà ecclesiastiche sono distinte le Università cattoliche, le quali si dedicano all’insegnamento e alla ricerca, alla luce della fede cristiana, nelle discipline comuni a tutte le Università. Essi si occupano della coltivazione delle scienze e formazione dei veri professionisti, uomini del sapere e della cultura, i quali, sorretti dalla propria fede e consapevoli dell’impegno che da essa deriva, la sappiano testimoniare di fronte al mondo e, nello spirito di servizio, si sforzino di contribuire al vero progresso dell’umanità, valorizzando la persona umana in tutte le sue dimensioni, non dimenticando mai quella spirituale e religiosa, promuovendo così la pace, la solidarietà e il bene della famiglia umana.

Legislazione

Queste Università e Istituti di studi superiori rilasciano titoli in accordo con le Autorità civili dei Paesi in cui operano. Pertanto, le modalità per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università cattoliche sono, di solito, identiche a quelle che vengono utilizzate dalle Università pubbliche dello stesso Paese.
Le Università cattoliche sono regolate dal CIC (can. 807-814), dalla Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae (15 agosto 1990), dalle Norme applicative delle Conferenze episcopali e dagli Statuti interni di ciascuna Istituzione. Allo stesso tempo, esse seguono la legislazione e struttura accademica dei rispettivi paesi.

Dicastero e le Università cattoliche

I compiti del Dicastero circa le Università cattoliche sono meno impegnativi rispetto alle Istituzioni accademiche ecclesiastiche. Infatti:

  • un’Università cattolica può essere eretta o approvata, oltre che dal Dicastero, anche da una Conferenza Episcopale, da un’altra Assemblea della Gerarchia Cattolica, da un Vescovo diocesano, con il consenso del Vescovo anche da un Istituto Religioso o da altra persona giuridica pubblica, ed anche da altre persone ecclesiastiche o laiche, a norma della Ex Corde Ecclesiae, art. 3 (circa le Chiese orientali cf. CCEO, can. 642); 
  • gli statuti devono, perciò, essere approvati dalla rispettiva autorità;


La Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae conferma, in ogni caso, il diritto della Santa Sede di intervenire circa ogni Università cattolica o nei confronti delle autorità ecclesiastiche inferiori responsabili, ove ciò si renda necessario, nonché l’obbligo di ogni Università cattolica di “mantenere la comunione con la Chiesa universale e con la Santa Sede”, oltre che con le Chiesa locale.

Il Dicastero è particolarmente impegnato nel sollecitare le Conferenze Episcopali (o, nelle Chiese orientali, altre “Assemblea della Gerarchia Cattolica”) affinché, dove siano Università cattoliche, elaborino gli “Ordinamenti” applicativi locali i quali richiedono una revisione da parte della Congregazione, prima essere promulgati.

 

 

 

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